Il caso della “bomboletta spray” letale: se il prodotto “composto” provoca la morte del consumatore ne rispondono i suoi “fabbricanti”

Il caso della “bomboletta spray” letale: se il prodotto “composto” provoca la morte del consumatore ne rispondono i suoi “fabbricanti”
04 Luglio 2017: Il caso della “bomboletta spray” letale: se il prodotto “composto” provoca la morte del consumatore ne rispondono i suoi “fabbricanti” 04 Luglio 2017

La recente notizia della morte di una giovane e famosa blogger francese a causa dello scoppio di una bomboletta spray di panna montata ha riacceso i riflettori sulla cd. responsabilità da prodotto “difettoso”.

Già in passato vi erano stati altri casi di cronaca che avevano allarmato i consumatori.

Le reazioni allergiche dovute a tinture per capelli e le lesioni personali provocate dalle esplosioni delle batterie di telefoni cellulari sono solo alcuni esempi.

Comune a tutte le vicende è un prodotto “difettoso”.

Il “difetto” è normativamente definito non già come inidoneità della cosa venduta all’uso cui è destinata o mancanza di qualità promesse o essenziali, bensì come carenza di sicurezza del prodotto.

Pertanto, parlare di prodotto “difettoso” in questo senso può ingenerare confusione sotto il profilo giuridico.

Più propriamente si dovrebbe parlare di “prodotto dannoso” (U. CARNEVALI, Nuovi prodotti dannosi, in www.Treccani.it).

All’opposto, un prodotto è privo di “difetti” e, quindi, “sicuro” (non dannoso), ai sensi degli artt. 103 e 117 Cod. consumo (che ha recepito diverse direttive europee, tra cui l’oramai storica Dir. CEE n. 374/1985) quando, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio, oppure presenti rischi minimi, considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Chiarita la nozione di prodotto “dannoso”, occorre interrogarsi su chi debba rispondere nel caso in cui questo provochi lesioni o addirittura la morte del consumatore.

In queste ipotesi la responsabilità, sia penale che civile, si configura in capo al “suo” produttore.

Da un lato, quest’ultimo può essere ritenuto responsabile per il delitto di lesioni personali (lievi, gravi, gravissime) ex artt. 582 e ss. c.p., o persino per quello di omicidio colposo ex art. 589 c.p..

Dall’altro, egli può essere chiamato a risarcire il danneggiato per il danno alla persona (oltre che per quello alle cose diverse dal prodotto stesso).

Il danneggiato deve però provare, ai sensi dell’art. 120 Cod. consumo, “il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno”, non essendogli invece richiesto di dimostrare la colpevolezza del produttore, che si dà per presunta (Cassazione civile, Sez. III, 28/07/2015, n. 15851).

Tanto premesso in generale sulla responsabilità del produttore, passiamo ora ad analizzare la peculiare ipotesi del danno provocato dal c.d. “prodotto composto”, di cui al citato caso di cronaca.

Un gran numero di beni che acquistiamo tutti i giorni appartiene a questa categoria.

Si tratta di quei prodotti che assemblano in sé componenti diverse, fabbricate da produttori differenti.

Nel caso che interessa è facile immaginare che la bomboletta di panna, messa in circolazione da un’azienda alimentare per commercializzare il prodotto caseario in questione, fosse stata fabbricata da un diverso produttore, così come è verosimile che la valvola che regolava la fuoriuscita del prodotto fosse stata, a sua volta, fabbricata da un’altra azienda ancora.

Quale, fra queste aziende, risponderà del gravissimo danno causato dall’“esplosione” della bomboletta?

E’ bene precisare che, ai fini della responsabilità da prodotto, per “produttore” s’intende il “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente” ed altresì “il produttore della materia prima”, e non invece colui “che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio marchio o altro segno distintivo” (art. 103 Cod. consumo), attesa la specifica e più restrittiva disposizione dettata dall’art. 115 Cod. consumo.

Perciò, se l’azienda che ha “messo in circolazione” la bomboletta letale dimostrerà che questa era stata fabbricata da altri, potrà sottrarsi a tale responsabilità, lasciando l’onere di rispondere dei danni causati dal prodotto dannoso al suo fabbricante, eventualmente in solido con il fabbricante di quel componente (ad esempio: la valvola erogatrice) di cui fosse accertata la “pericolosità”.

Dei danni da prodotto, infatti, per effetto della norma citata, risponde tanto il fabbricante dello specifico “componente” difettoso, quanto quello che, unendolo ad altri componenti (ad esempio: il contenitore), abbia creato il “prodotto composto” (nel caso specifico: la bomboletta spray), quanto colui che eventualmente in un momento successivo abbia contribuito a tale assemblaggio, introducendo la panna (ulteriore “componente” del prodotto finito) nel contenitore .

 

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